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Ultima modifica: 22.05.2008
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iam-impe impri-in ex in fa-in pa in pe-inte inter-in vi ips-ius
Sutor, ne supra crepidam...!

Ipsa silentia terrent:
Gli stessi silenzi atterriscono (Virgilio Eneide libro II v 755).

Mentre Troia è in fiamme Enea va alla ricerca della moglie Creusa. Vaga disperato in una città dove non solo i rumori non famigliari ma anche il troppo silenzio procura terrore. Stessa sensazione viene ben descritta dal Manzoni al capitolo XVII de "I Promessi Sposi" Riporto alcune frasi riferite al comportamento di Renzo mentre dal paese di Gorgonzola si sta dirigendo verso il fiume Adda"... s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi... più che s'inoltrava, più il ribrezzo cresceva... più ogni cosa gli dava fastidio...

Ipse dixit
:
Lo ha detto lui.

Il detto è attribuito all'arabo Abû al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Rushd conosciuto come Averroè. Nato nel 1126 a Cordova e morto a Marrakech fu il più importante studioso arabo di Aristotele. Secondo una sua interpretazione il filosofo di Stagira afferma in forma scientifica le stesse verità esposte nel Corano, e pertanto il pensiero aristotelico non va interpretato ma accettato perchè: ipse dixit! Simile modo di presentare la verità viene definita dagli Scolastici "sophisma auctoritatis" in quanto si vuol fare accettare una tesi solo in funzione dell'autorità di chi la presenta.

Ipso facto
:
Per il fatto medesimo - Nel medesimo istante.

Locuzione ecclesiastica molto in uso nel Codice di Diritto Canonico, nel quale vi sono diverse pene nelle quali si incorre "ipso facto", cioè nell’istante in cui si compie il reato, senza bisogno che intervenga il giudice o una sentenza di condanna.

Ipso iure
:
Per la stessa legge

Espressione che afferma come un atto giuridico acquisti efficacia per il solo fatto che sussistano determinate condizioni, ovviamente previste e regolate dalla legge. Esempio:"Il rapporto processuale, si estingue "ipso iure" al momento della morte dell'imputato. In questo preciso caso si dice anche che cessa "ex tunc" cioè da subito.

Ira furor brevis est
:
L’ira è un furore breve - cioè una passeggera follìa
. (Orazio, Epist. I, 2, 62).

Ire pedibus in sententiam:
Esprimere il proprio voto camminando.

Nella Roma repubblicana per molto tempo l'appartenenza al Senato fu appannaggio dei soli patrizi (termine derivato da "patres") e cioè dei discendenti di coloro che si gloriavano d'essere tra i primi fondatori di Roma. Successivamente, quando anche agli "equites" e ad una minima parte di plebei furono costretti "obtorto collo" a concedere l'ammissione a questa ristretta cerchia, cercarono con ogni mezzo di renderli inoffensivi non concedendo loro nè il diritto di parola nè il diritto di voto, ma consentendo solo di spostarsi camminando verso il gruppo dei favorevoli o dei contrari. Riuscite ad immaginare come sarebbero snelle le riunioni di condominio?.

I, sequere Italiam ventis, pete regna per undas
:
Va, fatti portare in Italia dai venti, cerca il tuo regno solcando le onde (Virgilio Eneide Libro IV 381).

Invettiva di Didone verso Enea quando questi le comunica la sua intenzione di abbandonarla per seguire la strada che il destino gli ha tracciato. Agli occhi della regina cartaginese Enea sembra un visionario perso dietro al suo inutile sogno.

Is fecit cui prodest
:
Ha commesso (il delitto) colui al quale (il delitto) è utile
. (Cicerone, Pro Milone).
Assioma di Diritto che spesso mette la Giustizia sulla vera pista per la ricerca del reo, ma va presa "cum granu salis".

Ite, missa est
:
Andate, la messa è finita

Parole con le quali al termine della santa messa il sacerdote congedava i fedeli. Ovviamente tutto questo succedeva prima del Concilio Vaticano II, oltre 40 anni or sono (1962 - 1965), quando la liturgia contemplava solamente l'uso della lingua latina!

Iter legis
:
Cammino della legge

Termine ancor'oggi usato per indicare i tempi tecnici che intercorrono tra la presentazione di una legge ed i vari passaggi tra gli organi competenti prima che essa venga definitivamente approvata. L' "Iter legis" per i romani iniziava con la "promulgazio" (esposizione al pubblico), seguivano poi tre periodi di 8 giorni cadauno detti "trinundinum" di discussioni del progetto di legge. Fissato il giorno della votazione era solamente consentito approvarla "uti rogas" o rifiutarla "antiqua probo".

Iudei et omnia sua regis sunt
:
I giudei ed ogni loro cosa sono proprietà del re ( Edoardo ultimo re degli anglosassoni dal 1042 al 1066).

Troviamo questa espressione tra i provvedimenti giuridici emanati da re Edoardo che rappresentano il primo "corpus" di riferimento del diritto inglese.
Ricordo che, a far data dall'anno 132 d.C. che comunemente viene considerato l'inizio della "Diaspora" per arrivare ai nostri giorni, il popolo ebreo non ha mai avuto vita facile nei vari paesi europei in cui si era disperso.
Il testo della legge diceva:"Sciendum est, quia omnes Iudei, quocumque regno sint, sub tutela et defensione regis ligie debent esse; neque aliquis eorum potest se subdere alicui diviti sine licentia regis, quia ipsi Iudei et omnia sua regis sunt." "Sappiate che ogni giudeo, in qualsiasi parte del regno si trovi, risulta essere sotto la tutela del re; nessuno di loro può alienare parte delle proprie ricchezze senza l'autorizzazione del re, perchè i giudei stessi e ogni loro cosa son del re". Ritengo che nessun popolo sia mai stato calpestato nei propri diritti quanto quello ebreo. La legge citata, infatti, li equiparava ad animali o a cose e, come tali, furono spesso considerati.

Iura novit curia
:
Il giudice conosce le leggi
.
Principio giuridico in virtù del quale si afferma che spetta al giudice determinare quale deve essere la logica interpretazione di una legge in base alla conoscenza che il magistrato stesso deve avere relativamente alle vigenti norme e alla loro applicabilità. Ricordiamo che nel diritto romano erano le parti contendenti a citare davanti al giudice consuetudini o precedenti che per analogia potevano suffragare la loro tesi.
Detto segnalato da Sara.  

Iura, periura, secretum prodere noli
:
Giura e spergiura se vuoi, ma non rivelare il segreto (sant'Agostino dalla lettera 237).
La frase che sant'Agostino cita faceva riferimento agli insegnamenti dei Priscilliani, setta di eretici (sec. IV-VI) che rifiutava l'esistenza della SS Trinità e la Resurrezione di Cristo.
Già tra i cristiani di quell'epoca sembra non ci fossero idee troppo chiare circa l'esatto significato di menzogna o spergiuro arrivando a sostenere che in certi casi la menzogna fosse quasi obbligatoria.
Nella sua opera "Contra mendacium" sant'Agostino spiega invece respingendo l'errore dei Priscilliani che, come tutti i peccati condannati dalla Chiesa, la menzogna è intrinsecamente viziosa.


Iurare in verba magistri
:
Giurare sulle parole del maestro.
(Orazio, Epist., I, 1, 14).
Nelle antiche scuole dei Greci e dei Romani era tanta l’autorità del maestro, che i discepoli consideravano e veneravano le sue parole come un dogma di fede.

Iuravi lingua, mentem iniuratam gero
:
Ho giurato con la lingua, ma la mente è libera da ogni giuramento (Cicerone De Officiis Libro III 108).
Cicerone mette in bocca ad Euripide simile espressione spiegando che spergiurare non significa giurare il falso, ma non mantenere quanto si è giurato "secondo la nostra coscienza". La verità resta quindi un fatto esclusivamente personale e soggettivo in nessun modo correlata alle parole dette.

Ius commerci
:
Diritto al commercio.

Vedi: "Foedera aequa/iniqua" Concessione fatta ai "Latini" di concludere affari con i Romani ed essere in queste transazioni tutelati dalle loro stesse leggi.

Ius connubii
:
Diritto a sposare.

Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso ai "Latini" di sposare un cittadino/a romani pur non avendone la cittadinanza.

Ius gentium
:
Diritto dei popoli.

Presso i Romani era il Diritto che riguardava i barbari, cioè quelli che non avevano il privilegio d’essere cittadini romani. Nell’uso corrente con la frase si intende il Diritto internazionale.

Ius migrandi
:
Diritto a trasferirsi
Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso ai "Latini" ad acquistare la cittadinanza romana trasferendosi a Roma.

Ius murmurandi
:
Diritto di mormorare.
E' questo l'unico diritto che in uno stato totalitario il cittadino può vantare, non potendo infatti dichiarare pubblicamente la propria disapprovazione, esprime l'avversione al regime con con battute acide e barzellette satiriche sussurrate agli amici di provata fede. Esempio ne è il soprannome di Italo Balbo quando era governatore della Libia: Sciupone l'Africano!!!

Ius postulandi:
Diritto a rappresentare (Detto giuridico).
Diritto o la facoltà di proporre domande in giudizio per il proprio patrocinato e cioè
diritto di cui si avvale ogni persona, quando delegata da altri, nel perorare le altrui cause.
Detto segnalato e commentato da William C.

Ius primae noctis
:
Diritto della prima notte
.
Sembra ormai universalmente ritenuta una fantasiosa invenzione risalente al '400. Storicamente si sa solo di una consuetudine per la quale i vassalli o i servi che contraevano matrimonio offrivano al feudatario doni in natura o tributi in denaro.

Ius Quiritium
:
Diritto dei Padri

vedi : "Mores maiorum".

Iustum ac tenacem propositi virum..
:
Uomo giusto e fermo nel suo proposito
(Orazio Odi libro III 3 vers.1)
Così inizia quest'Ode di Orazio in cui si fa l'elogio dell'uomo retto che nessuna avversità potrà impensierire o impaurire.

Ius vitae ac necis
:
Diritto di vita e di morte
.
I romani in queste cose non scherzavano: nella vita pubblica erano assoggettati al potere del rex ed in quella privata al potere del paterfamilias... ma il risultato non cambiava. Il rex in pace e in guerra aveva il diritto di vita e di morte sui cittadini , a seconda dei casi, sudditi o soldati, mentre il "paterfamilias" esercitava lo stesso diritto su moglie, figlie/figli, servi, animali e quant'altro si muovesse nella sua dimora.
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