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iam-impe impri-in ex in fa-in pa in pe-inte inter-in vi ips-ius
 
Sutor, ne supra crepidam...!

Ipsa silentia terrent:
Gli stessi silenzi atterriscono (Virgilio Eneide libro II v 755).

Mentre Troia è in fiamme Enea va alla ricerca della moglie Creusa. Vaga disperato in una città dove non solo i rumori non famigliari ma anche il troppo silenzio procura terrore. Stessa sensazione viene ben descritta dal Manzoni al capitolo XVII de "I Promessi Sposi" Riporto alcune frasi riferite al comportamento di Renzo mentre dal paese di Gorgonzola si sta dirigendo verso il fiume Adda"... s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi... più che s'inoltrava, più il ribrezzo cresceva... più ogni cosa gli dava fastidio...

Ipse dixit
:
Lo ha detto lui (Cicerone. De natura Deorum, Libro I, 10).

Ne fu un grande sostenitore l'arabo Abû al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Rushd meglio noto come Averroè. Nato nel 1126 a Cordova e morto a Marrakech fu il più importante studioso arabo di Aristotele. Secondo una sua interpretazione il filosofo di Stagira afferma in forma scientifica le stesse verità esposte nel Corano, e pertanto il pensiero aristotelico non va interpretato ma accettato perchè: ipse dixit! Simile modo di presentare la verità viene definita dagli Scolastici "sophisma auctoritatis" in quanto si vuol fare accettare una tesi solo in funzione dell'autorità di chi la presenta. L'espressione trova la sua applicazione nel confutare o non accettare supinamentele opinioni altrui unicamente basate su quanto detto o scritto da persone ritenute autorità in materia o solamente eccezionali manipolatori.

Ipso facto
:
Per il fatto medesimo - Nel medesimo istante.

Locuzione ecclesiastica molto in uso nel Codice di Diritto Canonico, nel quale vi sono diverse pene nelle quali si incorre "ipso facto", cioè nell’istante in cui si compie il reato, senza bisogno che intervenga il giudice o una sentenza di condanna.

Ipso iure
:
Per la stessa legge

Espressione che afferma come un atto giuridico acquisti efficacia per il solo fatto che sussistano determinate condizioni, ovviamente previste e regolate dalla legge. Esempio:"Il rapporto processuale, si estingue "ipso iure" al momento della morte dell'imputato. In questo preciso caso si dice anche che cessa "ex tunc" cioè da subito.

Ira furor brevis est
:
L’ira è un furore breve - cioè una passeggera follìa. (Orazio, Epist. I, 2, 62).


Ire pedibus in sententiam:
Esprimere il proprio voto camminando.

Nella Roma repubblicana per molto tempo l'appartenenza al Senato fu appannaggio dei soli patrizi (termine derivato da "patres") e cioè dei discendenti di coloro che si gloriavano d'essere tra i primi fondatori di Roma. Successivamente, quando anche agli "equites" e ad una minima parte di plebei furono costretti "obtorto collo" a concedere l'ammissione a questa ristretta cerchia, cercarono con ogni mezzo di renderli inoffensivi non concedendo loro nè il diritto di parola nè il diritto di voto, ma consentendo solo di spostarsi camminando verso il gruppo dei favorevoli o dei contrari. Riuscite ad immaginare come sarebbero snelle le riunioni di condominio?.

I, sequere Italiam ventis, pete regna per undas
:
Va, fatti portare in Italia dai venti, cerca il tuo regno solcando le onde (Virgilio Eneide Libro IV 381).

Invettiva di Didone verso Enea quando questi le comunica la sua intenzione di abbandonarla per seguire la strada che il destino gli ha tracciato. Agli occhi della regina cartaginese Enea sembra un visionario perso dietro al suo inutile sogno.

Is fecit cui prodest
:
Ha commesso (il delitto) colui al quale (il delitto) è utile. (Cicerone, Pro Milone).

Assioma di Diritto che spesso mette la Giustizia sulla vera pista per la ricerca del reo, ma va presa "cum granu salis".

Ite, missa est:
Andate, la messa è finita

Con la formula lapidaria dell'"Ite, missa est" la Chiesa, dai primi secoli del cristianesimo al Concilio Vaticano II (1962 - 1965), congedava i fedeli esortandoli a non esaurire il proprio dovere con la nuda osservanza del precetto festivo ma ad iniziare da quel momento la loro missione col diffondere tra i fratelli la parola di Dio.
Nella traduzione fatta dal Concilio Vaticano II la formula di congedo è diventata: "La messa è finita andate in pace" ad indicare che ora possiamo uscire dalla chiesa per ricominciare la vita di tutti i giorni, con i suoi problemi, i suoi affanni ma anche le sue gioie; è proprio questa vita di tutti i giorni, con tutti i suoi pesi e fatiche che va affrontata “nel nome del Signore” da chi ha ascoltato la sua parola.
Per sensibilizzare i fedeli su questo tema ed evitare che il congedo finale suoni come un:"andate e trascorrete una buona giornata" la Chiesa Cattolica, nella ristampa della “tertia editio typica emendata” del Messale latino, ha integrata l'attuale formula di congedo con tre altre possibili e precisamente: “Ite ad Evangelium Domini annuntiandum” (=Andate ad annunziare la parola del Signore) oppure “Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum”(=Andate in pace rendendo gloria a Dio con il vostro esempio) oppure "Ite in pace" (=Andate in pace).

Iter legis:
Cammino della legge.

Termine ancor'oggi usato per indicare i tempi tecnici che intercorrono tra la presentazione di una legge ed i vari passaggi tra gli organi competenti prima che essa venga definitivamente approvata. L' "Iter legis" per i romani iniziava con la "promulgazio" (=esposizione al pubblico), seguivano poi tre periodi di 8 giorni cadauno detti "trinundinum" di discussioni del progetto di legge. Fissato il giorno della votazione era solamente consentito approvarla "uti rogas" (=come chiedi) o rifiutarla "antiqua probo" (= non si cambia).

Iudei et omnia sua regis sunt
:
I giudei ed ogni loro cosa sono proprietà del re ( Edoardo ultimo re degli anglosassoni dal 1042 al 1066).

Troviamo questa espressione tra i provvedimenti giuridici emanati da re Edoardo che rappresentano il primo "corpus" di riferimento del diritto inglese.
Ricordo che, a far data dall'anno 132 d.C. che comunemente viene considerato l'inizio della "Diaspora" per arrivare ai nostri giorni, il popolo ebreo non ha mai avuto vita facile nei vari paesi europei in cui si era disperso.
Il testo della legge diceva:"Sciendum est, quia omnes Iudei, quocumque regno sint, sub tutela et defensione regis ligie debent esse; neque aliquis eorum potest se subdere alicui diviti sine licentia regis, quia ipsi Iudei et omnia sua regis sunt." "Sappiate che ogni giudeo, in qualsiasi parte del regno si trovi, risulta essere sotto la tutela del re; nessuno di loro può alienare parte delle proprie ricchezze senza l'autorizzazione del re, perchè i giudei stessi e ogni loro cosa son del re". Ritengo che nessun popolo sia mai stato calpestato nei propri diritti quanto quello ebreo. La legge citata, infatti, li equiparava ad animali o a cose e, come tali, furono spesso considerati.

Iura novit curia
:
Il giudice conosce le leggi
.
Principio giuridico in virtù del quale si afferma che spetta al giudice determinare quale deve essere la logica interpretazione di una legge in base alla conoscenza che il magistrato stesso deve avere relativamente alle vigenti norme e alla loro applicabilità. Ricordiamo che nel diritto romano erano le parti contendenti a citare davanti al giudice consuetudini o precedenti che per analogia potevano suffragare la loro tesi.
Detto segnalato da Sara.  

Iura, periura, secretum prodere noli
:
Giura e spergiura se vuoi, ma non rivelare il segreto (sant'Agostino dalla lettera 237).
La frase che sant'Agostino cita faceva riferimento agli insegnamenti dei Priscilliani, setta di eretici (sec. IV-VI) che rifiutava l'esistenza della SS Trinità e la Resurrezione di Cristo.
Già tra i cristiani di quell'epoca sembra non ci fossero idee troppo chiare circa l'esatto significato di menzogna o spergiuro arrivando a sostenere che in certi casi la menzogna fosse quasi obbligatoria.
Nella sua opera "Contra mendacium" sant'Agostino spiega invece respingendo l'errore dei Priscilliani che, come tutti i peccati condannati dalla Chiesa, la menzogna è intrinsecamente viziosa.


Iurare in verba magistri
:
Giurare sulle parole del maestro. (Orazio, E
pist., I, 1, 14).
Nelle antiche scuole dei Greci e dei Romani era tanta l’autorità del maestro, che i discepoli consideravano e veneravano le sue parole come un dogma di fede.

Iuravi lingua, mentem iniuratam gero
:
Ho giurato con la lingua, ma la mente è libera da ogni giuramento (Cicerone De Officiis Libro III 108).
Cicerone mette in bocca ad Euripide simile espressione spiegando che spergiurare non significa giurare il falso, ma non mantenere quanto si è giurato "secondo la nostra coscienza". La verità resta quindi un fatto esclusivamente personale e soggettivo in nessun modo correlata alle parole dette.

Ius commerci
:
Diritto al commercio.

Vedi: "Foedera aequa/iniqua" Concessione fatta ai "Latini" di concludere affari con i Romani ed essere in queste transazioni tutelati dalle loro stesse leggi.

Ius connubii
:
Diritto a sposare.

Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso ai "Latini" di sposare un cittadino/a romani pur non avendone la cittadinanza.

Ius gentium:
Il diritto delle genti.
Lo "ius gentium" concerneva sia le norme legali per le relazioni tra stati indipendenti (corrispondendo all'odierno diritto internazionale), sia il complesso di regole giuridiche che, attraverso il contatto con altri popoli, arricchirono il diritto romano. Mentre lo "ius civile" deriva da leggi scritte, lo "ius gentium" ha la sua fonte del diritto nell'agire che resta invariato nel tempo, e diventa legittima prassi. Non riguarda, tuttavia, la tradizione di un popolo, ma le abitudini comuni agli uomini di ogni luogo e tempo, che si possono quindi ritenere connaturate con l'uomo e legittime.

Ius honorarium
:
Diritto dei pretori
Lo "ius honorarium" o "ius praetorium" comprendeva le leggi introdotte dai magistrati (in particolare pretori) per interpretare, correggere o ampliare lo "ius civile", costituito anche dalla legislazione promulgata dai comizi (leges), dai concilia plebis (plebiscita), dal senato (senatus consulta) e, in età imperiale, dalle constitutiones.

Ius imaginum:
Diritto di detenere ritratti
Si trattava di un diritto ereditario riconosciuto e disciplinato del patriziato romano (patricii) di tenere in casa ritratti dei propri avi e di cui rimase prerogativa finché fu il solo ad essere ammesso alle magistrature ordinarie. Successivamente venne esteso ai plebei che vantavano discendenze patrizie ed infine a tutti i discendenti di magistrati curuli (nobiles). Modellate in cera, le maschere di questi antenati che avevano esercitato magistrature curuli, venivano custodite in armadietti (armaria) posti negli atrii e portate in processione nelle cerimonie funebri.
Scrive Sallustio (Bellum Iugurthinum cap.4, 16-17) "cum maiorum imagines intuerentur, vehementissime sibi animum ad virtutem accendi" (=Nel guardare le immagini dei loro antenati si sentivano spinti col più vivo ardore alla virtù).

Ius italicum
:
Diritto italico
Concessione fatta a particolari città o paesi che li equiparava, dal punto di vista giuridico, a Roma. A loro veniva consentito una maggiore autonomia ed una serie di privilegi. I nati in queste città acquisivano automaticamente la cittadinanza romana e, come tali, erano in grado di acquistare e vendere proprietà ed esentati dal "tributum soli" (=tassazione fondiaria).

Ius migrandi
:
Diritto a trasferirsi
Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso ai "Latini" ad acquistare la cittadinanza romana trasferendosi a Roma.

Ius murmurandi
:
Diritto di mormorare.
E' questo l'unico diritto che in uno stato totalitario il cittadino può vantare, non potendo infatti dichiarare pubblicamente la propria disapprovazione, esprime l'avversione al regime con con battute acide e barzellette satiriche sussurrate agli amici di provata fede. Esempio ne è il soprannome di Italo Balbo quando era governatore della Libia: Sciupone l'Africano!!!

Ius osculi
:

Diritto di bacio.
Diritto concesso ai parenti più stretti di baciare le donne di famiglia. Non si pensi però ad una manifestazione di affetto, perchè in realtà il gesto aveva la funzione di controllare che la donna non avesse bevuto vino. Una legge, che lo storico Dionigi di Alicarnasso, faceva risalire a Romolo, vietava loro, nel modo più assoluto, il consumo del vino e chi contravveniva a questa regola, in base allo "ius occidendi" poteva essere messa a morte dal marito anche con forme di giustizia sommaria anche se normalmente venivano condannate a morire di inedia. Si racconta comunque di un certo Ignazio Mecennio che, con il consenso di Romolo, avesse ucciso a bastonato la moglie, rea di aver bevuto vino.


Ius postulandi:
Diritto a rappresentare (Detto giuridico).
Diritto o la facoltà di proporre domande in giudizio per il proprio patrocinato e cioè diritto di cui si avvale ogni persona, quando delegata da altri, nel perorare le altrui cause.
Detto segnalato e commentato da William C.

Ius primae noctis
:
Diritto della prima notte
.
Con simile espressione si indica il diritto del feudatario , in occasione del matrimonio di un proprio servo, di trascorrere la prima notte di nozze con la sposa. Tale comportamento sembra ormai universalmente ritenuto una fantasiosa invenzione risalente al '400. Storicamente si sa solo di una consuetudine per la quale i vassalli o i servi che contraevano matrimonio offrivano al feudatario doni in natura o tributi in denaro.

Ius Quiritium
:
Diritto dei Padri

vedi : "Mores maiorum".

Ius sanguinis, Ius soli:

Diritto genealogico , diritto per luogo di nascita.
Con simile espressione si indicano i due principali sistemi di attribuzione ai nascituri della cittadinanza.
Lo jus sanguinis utilizza come criterio la semplice appartenenza genealogica: nasce cittadino di un certo paese solo chi discende da cittadini di quel paese.
Lo jus soli utilizza come criterio il luogo di nascita pertanto automaticamente il nascituro diventa cittadino del paese in cui vede la luce.
In Italia vige il sistema di jus sanguinis piuttosto restrittivo: il figlio di stranieri, nato in Italia, deve attendere il diciottesimo compleanno per farne richiesta e deve esercitare il diritto entro il diciannovesimo compleanno dimostrando di aver risieduto in Italia senza lunghe interruzioni.
Negli Stati Uniti, invece come in molte nazioni del Nuovo Mondo, vige una forma di jus soli quasi pura: Chi nasce sul suolo americano è per diritto americano.

Ius summum saepe summa est malitia
:
Il diritto estremo è spesso un estremo torto (Terenzio, Heauton Timorumenos, 796).
L'Heauton timorumenos (in greco "Il punitore di se stesso") è un'opera rielaborata dall'omonima commedia di Menandro.
Vedi anche: Homo sum, nihil humani a me alienum puto

Iustum ac tenacem propositi virum..
:
Uomo giusto e fermo nel suo proposito (Orazio Odi libro III 3 vers.1
)
Così inizia quest'Ode di Orazio in cui si fa l'elogio dell'uomo retto che nessuna avversità potrà impensierire o impaurire.

Ius vitae ac necis
:
Diritto di vita e di morte
.
I romani in queste cose non scherzavano: nella vita pubblica erano assoggettati al potere del rex ed in quella privata al potere del paterfamilias... ma il risultato non cambiava. Il rex in pace e in guerra aveva il diritto di vita e di morte sui cittadini , a seconda dei casi, sudditi o soldati, mentre il "paterfamilias" esercitava lo stesso diritto su moglie, figlie/figli, servi, animali e quant'altro si muovesse nella sua dimora.
 
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