Sutor, ne supra crepidam...!
Ipsa silentia terrent:
Gli stessi silenzi atterriscono (Virgilio Eneide libro II v 755).
Mentre Troia è in fiamme Enea va alla ricerca della moglie
Creusa. Vaga disperato in una città dove non solo i rumori
non famigliari ma anche il troppo silenzio procura terrore. Stessa
sensazione viene ben descritta dal Manzoni al capitolo XVII de "I
Promessi Sposi" Riporto alcune frasi riferite al comportamento
di Renzo mentre dal paese di Gorgonzola si sta dirigendo verso il
fiume Adda"... s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un
certo ribrezzo a inoltrarvisi... più che s'inoltrava, più
il ribrezzo cresceva... più ogni cosa gli dava fastidio...
Ipse dixit:
Lo ha detto lui.
Il detto è attribuito all'arabo Abû al-Walîd
Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Rushd conosciuto
come Averroè. Nato nel 1126 a Cordova e morto a Marrakech
fu il più importante studioso arabo di Aristotele. Secondo
una sua interpretazione il filosofo di Stagira afferma in forma
scientifica le stesse verità esposte nel Corano, e pertanto
il pensiero aristotelico non va interpretato ma accettato perchè:
ipse dixit! Simile modo di presentare la verità
viene definita dagli Scolastici "sophisma auctoritatis"
in quanto si vuol fare accettare una tesi solo in funzione dell'autorità
di chi la presenta.
Ipso facto:
Per il fatto medesimo - Nel medesimo istante.
Locuzione ecclesiastica molto in uso nel Codice di Diritto Canonico,
nel quale vi sono diverse pene nelle quali si incorre "ipso
facto", cioè nell’istante in cui si compie il reato, senza
bisogno che intervenga il giudice o una sentenza di condanna.
Ipso iure:
Per la stessa legge
Espressione che afferma come un atto giuridico acquisti efficacia
per il solo fatto che sussistano determinate condizioni, ovviamente
previste e regolate dalla legge. Esempio:"Il rapporto processuale,
si estingue "ipso iure" al momento della morte
dell'imputato. In questo preciso caso si dice anche che cessa "ex
tunc" cioè da subito.
Ira furor brevis est:
L’ira è un furore breve - cioè una passeggera
follìa. (Orazio, Epist. I, 2, 62).
Ire pedibus in sententiam:
Esprimere il proprio voto camminando.
Nella Roma repubblicana per molto tempo l'appartenenza al Senato
fu appannaggio dei soli patrizi (termine derivato da "patres")
e cioè dei discendenti di coloro che si gloriavano d'essere
tra i primi fondatori di Roma. Successivamente, quando anche agli
"equites" e ad una minima parte di plebei furono
costretti "obtorto collo" a concedere l'ammissione
a questa ristretta cerchia, cercarono con ogni mezzo di renderli
inoffensivi non concedendo loro nè il diritto di parola nè
il diritto di voto, ma consentendo solo di spostarsi camminando
verso il gruppo dei favorevoli o dei contrari. Riuscite ad immaginare
come sarebbero snelle le riunioni di condominio?.
I, sequere Italiam ventis, pete regna per undas:
Va, fatti portare in Italia dai venti, cerca il tuo regno solcando
le onde (Virgilio Eneide Libro IV 381).
Invettiva di Didone verso Enea quando questi le comunica la sua
intenzione di abbandonarla per seguire la strada che il destino
gli ha tracciato. Agli occhi della regina cartaginese Enea sembra
un visionario perso dietro al suo inutile sogno.
Is fecit cui prodest:
Ha commesso (il delitto) colui al quale (il delitto) è utile.
(Cicerone, Pro Milone).
Assioma di Diritto che spesso mette la Giustizia sulla vera pista
per la ricerca del reo, ma va presa "cum granu salis".
Ite, missa est:
Andate, la messa è finita
Parole con le quali al termine della santa messa il sacerdote congedava
i fedeli. Ovviamente tutto questo succedeva prima del Concilio Vaticano
II, oltre 40 anni or sono (1962 - 1965), quando la liturgia contemplava
solamente l'uso della lingua latina!
Iter legis:
Cammino della legge
Termine ancor'oggi usato per indicare i tempi tecnici che intercorrono
tra la presentazione di una legge ed i vari passaggi tra gli organi
competenti prima che essa venga definitivamente approvata. L' "Iter
legis" per i romani iniziava con la "promulgazio"
(esposizione al pubblico), seguivano poi tre periodi di 8 giorni
cadauno detti "trinundinum" di discussioni del progetto
di legge. Fissato il giorno della votazione era solamente consentito
approvarla "uti rogas" o rifiutarla "antiqua probo".
Iudei et omnia sua regis sunt:
I giudei ed ogni loro cosa sono proprietà del re ( Edoardo
ultimo re degli anglosassoni dal 1042 al 1066).
Troviamo questa espressione tra i provvedimenti giuridici emanati
da re Edoardo che rappresentano il primo "corpus"
di riferimento del diritto inglese.
Ricordo che, a far data dall'anno 132 d.C. che comunemente viene
considerato l'inizio della "Diaspora" per arrivare ai
nostri giorni, il popolo ebreo non ha mai avuto vita facile nei
vari paesi europei in cui si era disperso.
Il testo della legge diceva:"Sciendum est, quia omnes Iudei,
quocumque regno sint, sub tutela et defensione regis ligie debent
esse; neque aliquis eorum potest se subdere alicui diviti sine licentia
regis, quia ipsi Iudei et omnia sua regis sunt." "Sappiate
che ogni giudeo, in qualsiasi parte del regno si trovi, risulta
essere sotto la tutela del re; nessuno di loro può alienare
parte delle proprie ricchezze senza l'autorizzazione del re, perchè
i giudei stessi e ogni loro cosa son del re". Ritengo che nessun
popolo sia mai stato calpestato nei propri diritti quanto quello
ebreo. La legge citata, infatti, li equiparava ad animali o a cose
e, come tali, furono spesso considerati.
Iura novit curia:
Il giudice conosce le leggi.
Principio giuridico in virtù del quale si afferma che spetta
al giudice determinare quale deve essere la logica interpretazione
di una legge in base alla conoscenza che il magistrato stesso deve
avere relativamente alle vigenti norme e alla loro applicabilità.
Ricordiamo che nel diritto romano erano le parti contendenti a citare
davanti al giudice consuetudini o precedenti che per analogia potevano
suffragare la loro tesi.
Detto segnalato da Sara.
Iura, periura, secretum prodere noli:
Giura e spergiura se vuoi, ma non rivelare il segreto (sant'Agostino
dalla lettera 237).
La frase che sant'Agostino cita faceva riferimento agli insegnamenti
dei Priscilliani, setta di eretici (sec. IV-VI) che rifiutava l'esistenza
della SS Trinità e la Resurrezione di Cristo.
Già tra i cristiani di quell'epoca
sembra non ci fossero idee troppo chiare circa l'esatto significato
di menzogna o spergiuro arrivando a sostenere che in certi casi
la menzogna fosse quasi obbligatoria.
Nella sua opera "Contra mendacium" sant'Agostino
spiega invece respingendo l'errore dei Priscilliani che, come tutti
i peccati condannati dalla Chiesa, la menzogna è intrinsecamente
viziosa.
Iurare in verba magistri:
Giurare sulle parole del maestro. (Orazio, Epist., I,
1, 14).
Nelle antiche scuole dei Greci e dei Romani era tanta l’autorità
del maestro, che i discepoli consideravano e veneravano le sue parole
come un dogma di fede.
Iuravi lingua, mentem iniuratam gero:
Ho giurato con la lingua, ma la mente è libera da ogni
giuramento (Cicerone De Officiis Libro III 108).
Cicerone mette in bocca ad Euripide simile espressione spiegando
che spergiurare non significa giurare il falso, ma non mantenere
quanto si è giurato "secondo la nostra coscienza".
La verità resta quindi un fatto esclusivamente personale
e soggettivo in nessun modo correlata alle parole dette.
Ius commerci:
Diritto al commercio.
Vedi: "Foedera aequa/iniqua" Concessione fatta
ai "Latini" di concludere affari con i Romani ed essere
in queste transazioni tutelati dalle loro stesse leggi.
Ius connubii:
Diritto a sposare.
Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso
ai "Latini" di sposare un cittadino/a romani pur non avendone
la cittadinanza.
Ius gentium:
Diritto dei popoli.
Presso i Romani era il Diritto che riguardava i barbari, cioè quelli
che non avevano il privilegio d’essere cittadini romani. Nell’uso
corrente con la frase si intende il Diritto internazionale.
Ius migrandi:
Diritto a trasferirsi
Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso
ai "Latini" ad acquistare la cittadinanza romana trasferendosi a
Roma.
Ius murmurandi:
Diritto di mormorare.
E' questo l'unico diritto che in uno stato totalitario il cittadino
può vantare, non potendo infatti dichiarare pubblicamente
la propria disapprovazione, esprime l'avversione al regime con con
battute acide e barzellette satiriche sussurrate agli amici di provata
fede. Esempio ne è il soprannome di Italo Balbo quando era
governatore della Libia: Sciupone l'Africano!!!
Ius postulandi:
Diritto a rappresentare (Detto giuridico).
Diritto o la facoltà di proporre domande in giudizio
per il proprio patrocinato e cioè
diritto di cui si avvale ogni persona, quando delegata da altri,
nel perorare le altrui cause.
Detto segnalato e commentato da William C.
Ius primae noctis:
Diritto della prima notte.
Sembra ormai universalmente ritenuta una fantasiosa invenzione risalente
al '400. Storicamente si sa solo di una consuetudine per la quale
i vassalli o i servi che contraevano matrimonio offrivano al feudatario
doni in natura o tributi in denaro.
Ius Quiritium:
Diritto dei Padri
vedi : "Mores maiorum".
Iustum ac tenacem propositi virum..:
Uomo giusto e fermo nel suo proposito (Orazio Odi libro III
3 vers.1)
Così inizia quest'Ode di Orazio in cui si fa l'elogio dell'uomo
retto che nessuna avversità potrà impensierire o impaurire.
Ius vitae ac necis:
Diritto di vita e di morte.
I romani in queste cose non scherzavano: nella vita pubblica erano
assoggettati al potere del rex ed in quella privata al potere del
paterfamilias... ma il risultato non cambiava. Il rex in pace e
in guerra aveva il diritto di vita e di morte sui cittadini , a
seconda dei casi, sudditi o soldati, mentre il "paterfamilias"
esercitava lo stesso diritto su moglie, figlie/figli, servi, animali
e quant'altro si muovesse nella sua dimora.
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