Sutor, ne supra crepidam...!
Ipsa silentia terrent:
Gli stessi silenzi atterriscono (Virgilio Eneide libro II
v 755).
Mentre Troia è in fiamme Enea va alla ricerca della
moglie Creusa. Vaga disperato in una città dove non
solo i rumori non famigliari ma anche il troppo silenzio procura
terrore. Stessa sensazione viene ben descritta dal Manzoni
al capitolo XVII de "I Promessi Sposi" Riporto alcune
frasi riferite al comportamento di Renzo mentre dal paese
di Gorgonzola si sta dirigendo verso il fiume Adda"...
s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo
a inoltrarvisi... più che s'inoltrava, più il
ribrezzo cresceva... più ogni cosa gli dava fastidio...
Ipse dixit:
Lo ha detto lui (Cicerone. De natura Deorum, Libro I, 10).
Ne fu un grande sostenitore l'arabo Abû al-Walîd
Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Rushd
meglio noto come Averroè. Nato nel 1126 a Cordova e
morto a Marrakech fu il più importante studioso arabo
di Aristotele. Secondo una sua interpretazione il filosofo
di Stagira afferma in forma scientifica le stesse verità
esposte nel Corano, e pertanto il pensiero aristotelico non
va interpretato ma accettato perchè: ipse dixit!
Simile modo di presentare la verità viene definita
dagli Scolastici "sophisma auctoritatis"
in quanto si vuol fare accettare una tesi solo in funzione
dell'autorità di chi la presenta. L'espressione trova
la sua applicazione nel confutare o non accettare supinamentele
opinioni altrui unicamente basate su quanto detto o scritto
da persone ritenute autorità in materia o solamente
eccezionali manipolatori.
Ipso facto:
Per il fatto medesimo - Nel medesimo istante.
Locuzione ecclesiastica molto in uso nel Codice di Diritto
Canonico, nel quale vi sono diverse pene nelle quali si incorre
"ipso facto", cioè nell’istante in cui
si compie il reato, senza bisogno che intervenga il giudice
o una sentenza di condanna.
Ipso iure:
Per la stessa legge
Espressione che afferma come un atto giuridico acquisti efficacia
per il solo fatto che sussistano determinate condizioni, ovviamente
previste e regolate dalla legge. Esempio:"Il rapporto
processuale, si estingue "ipso iure" al
momento della morte dell'imputato. In questo preciso caso
si dice anche che cessa "ex tunc" cioè
da subito.
Ira furor brevis est:
L’ira è un furore breve - cioè una passeggera
follìa. (Orazio, Epist. I, 2, 62).
Ire pedibus in sententiam:
Esprimere il proprio voto camminando.
Nella Roma repubblicana per molto tempo l'appartenenza al
Senato fu appannaggio dei soli patrizi (termine derivato da
"patres") e cioè dei discendenti
di coloro che si gloriavano d'essere tra i primi fondatori
di Roma. Successivamente, quando anche agli "equites"
e ad una minima parte di plebei furono costretti "obtorto
collo" a concedere l'ammissione a questa ristretta
cerchia, cercarono con ogni mezzo di renderli inoffensivi
non concedendo loro nè il diritto di parola nè
il diritto di voto, ma consentendo solo di spostarsi camminando
verso il gruppo dei favorevoli o dei contrari. Riuscite ad
immaginare come sarebbero snelle le riunioni di condominio?.
I, sequere Italiam ventis, pete regna per undas:
Va, fatti portare in Italia dai venti, cerca il tuo regno
solcando le onde (Virgilio Eneide Libro IV 381).
Invettiva di Didone verso Enea quando questi le comunica la
sua intenzione di abbandonarla per seguire la strada che il
destino gli ha tracciato. Agli occhi della regina cartaginese
Enea sembra un visionario perso dietro al suo inutile sogno.
Is fecit cui prodest:
Ha commesso (il delitto) colui al quale (il delitto) è
utile. (Cicerone, Pro Milone).
Assioma di Diritto che spesso mette la Giustizia sulla vera
pista per la ricerca del reo, ma va presa "cum granu
salis".
Ite, missa est:
Andate, la messa è finita
Con la formula lapidaria dell'"Ite, missa est"
la Chiesa, dai primi secoli del cristianesimo al Concilio
Vaticano II (1962 - 1965), congedava i fedeli esortandoli
a non esaurire il proprio dovere con la nuda osservanza del
precetto festivo ma ad iniziare da quel momento la loro missione
col diffondere tra i fratelli la parola di Dio.
Nella traduzione fatta dal Concilio Vaticano II la formula
di congedo è diventata: "La messa è
finita andate in pace" ad indicare che ora possiamo
uscire dalla chiesa per ricominciare la vita di tutti i giorni,
con i suoi problemi, i suoi affanni ma anche le sue gioie;
è proprio questa vita di tutti i giorni, con tutti
i suoi pesi e fatiche che va affrontata “nel nome del
Signore” da chi ha ascoltato la sua parola.
Per sensibilizzare i fedeli su questo tema ed evitare che
il congedo finale suoni come un:"andate e trascorrete
una buona giornata" la Chiesa Cattolica, nella ristampa
della “tertia editio typica emendata”
del Messale latino, ha integrata l'attuale formula di congedo
con tre altre possibili e precisamente: “Ite ad
Evangelium Domini annuntiandum” (=Andate ad annunziare
la parola del Signore) oppure “Ite in pace, glorificando
vita vestra Dominum”(=Andate in pace rendendo gloria
a Dio con il vostro esempio) oppure "Ite in pace"
(=Andate in pace).
Iter legis:
Cammino della legge.
Termine ancor'oggi usato per indicare i tempi tecnici che
intercorrono tra la presentazione di una legge ed i vari passaggi
tra gli organi competenti prima che essa venga definitivamente
approvata. L' "Iter legis" per i romani
iniziava con la "promulgazio" (=esposizione
al pubblico), seguivano poi tre periodi di 8 giorni cadauno
detti "trinundinum" di discussioni del progetto
di legge. Fissato il giorno della votazione era solamente
consentito approvarla "uti rogas" (=come
chiedi) o rifiutarla "antiqua probo" (=
non si cambia).
Iudei et omnia sua regis sunt:
I giudei ed ogni loro cosa sono proprietà del re (
Edoardo ultimo re degli anglosassoni dal 1042 al 1066).
Troviamo questa espressione tra i provvedimenti giuridici
emanati da re Edoardo che rappresentano il primo "corpus"
di riferimento del diritto inglese.
Ricordo che, a far data dall'anno 132 d.C. che comunemente
viene considerato l'inizio della "Diaspora" per
arrivare ai nostri giorni, il popolo ebreo non ha mai avuto
vita facile nei vari paesi europei in cui si era disperso.
Il testo della legge diceva:"Sciendum est, quia omnes
Iudei, quocumque regno sint, sub tutela et defensione regis
ligie debent esse; neque aliquis eorum potest se subdere alicui
diviti sine licentia regis, quia ipsi Iudei et omnia sua regis
sunt." "Sappiate che ogni giudeo, in qualsiasi
parte del regno si trovi, risulta essere sotto la tutela del
re; nessuno di loro può alienare parte delle proprie
ricchezze senza l'autorizzazione del re, perchè i giudei
stessi e ogni loro cosa son del re". Ritengo che nessun
popolo sia mai stato calpestato nei propri diritti quanto
quello ebreo. La legge citata, infatti, li equiparava ad animali
o a cose e, come tali, furono spesso considerati.
Iura novit curia:
Il giudice conosce le leggi.
Principio giuridico in virtù del quale si afferma che
spetta al giudice determinare quale deve essere la logica
interpretazione di una legge in base alla conoscenza che il
magistrato stesso deve avere relativamente alle vigenti norme
e alla loro applicabilità. Ricordiamo che nel diritto
romano erano le parti contendenti a citare davanti al giudice
consuetudini o precedenti che per analogia potevano suffragare
la loro tesi.
Detto segnalato da Sara.
Iura, periura, secretum prodere noli:
Giura e spergiura se vuoi, ma non rivelare il segreto
(sant'Agostino dalla lettera 237).
La frase che sant'Agostino cita faceva riferimento agli insegnamenti
dei Priscilliani, setta di eretici (sec. IV-VI) che rifiutava
l'esistenza della SS Trinità e la Resurrezione di Cristo.
Già tra i cristiani di quell'epoca
sembra non ci fossero idee troppo chiare circa l'esatto significato
di menzogna o spergiuro arrivando a sostenere che in certi
casi la menzogna fosse quasi obbligatoria.
Nella sua opera "Contra mendacium" sant'Agostino
spiega invece respingendo l'errore dei Priscilliani che, come
tutti i peccati condannati dalla Chiesa, la menzogna è
intrinsecamente viziosa.
Iurare in verba magistri:
Giurare sulle parole del maestro. (Orazio, Epist.,
I, 1, 14).
Nelle antiche scuole dei Greci e dei Romani era tanta l’autorità
del maestro, che i discepoli consideravano e veneravano le
sue parole come un dogma di fede.
Iuravi lingua, mentem iniuratam gero:
Ho giurato con la lingua, ma la mente è libera
da ogni giuramento (Cicerone De Officiis Libro III 108).
Cicerone mette in bocca ad Euripide simile espressione spiegando
che spergiurare non significa giurare il falso, ma non mantenere
quanto si è giurato "secondo la nostra coscienza".
La verità resta quindi un fatto esclusivamente personale
e soggettivo in nessun modo correlata alle parole dette.
Ius commerci:
Diritto al commercio.
Vedi: "Foedera aequa/iniqua" Concessione
fatta ai "Latini" di concludere affari con i Romani
ed essere in queste transazioni tutelati dalle loro stesse
leggi.
Ius connubii:
Diritto a sposare.
Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso
ai "Latini" di sposare un cittadino/a romani pur
non avendone la cittadinanza.
Ius gentium:
Il diritto delle genti.
Lo "ius gentium" concerneva sia le norme
legali per le relazioni tra stati indipendenti (corrispondendo
all'odierno diritto internazionale), sia il complesso di regole
giuridiche che, attraverso il contatto con altri popoli, arricchirono
il diritto romano. Mentre lo "ius civile"
deriva da leggi scritte, lo "ius gentium"
ha la sua fonte del diritto nell'agire che resta invariato
nel tempo, e diventa legittima prassi. Non riguarda, tuttavia,
la tradizione di un popolo, ma le abitudini comuni agli uomini
di ogni luogo e tempo, che si possono quindi ritenere connaturate
con l'uomo e legittime.
Ius honorarium:
Diritto dei pretori
Lo "ius honorarium" o "ius praetorium"
comprendeva le leggi introdotte dai magistrati (in particolare
pretori) per interpretare, correggere o ampliare lo "ius
civile", costituito anche dalla legislazione promulgata
dai comizi (leges), dai concilia plebis (plebiscita), dal
senato (senatus consulta) e, in età imperiale, dalle
constitutiones.
Ius imaginum:
Diritto di detenere ritratti
Si trattava di un diritto ereditario riconosciuto
e disciplinato del patriziato romano (patricii) di
tenere in casa ritratti dei propri avi e di cui rimase prerogativa
finché fu il solo ad essere ammesso alle magistrature
ordinarie. Successivamente venne esteso ai plebei che vantavano
discendenze patrizie ed infine a tutti i discendenti di magistrati
curuli (nobiles). Modellate in cera,
le maschere di questi antenati che avevano esercitato magistrature
curuli, venivano custodite in armadietti (armaria)
posti negli atrii e portate in processione nelle cerimonie
funebri.
Scrive Sallustio (Bellum Iugurthinum cap.4, 16-17) "cum
maiorum imagines intuerentur, vehementissime sibi animum ad
virtutem accendi" (=Nel guardare le immagini dei
loro antenati si sentivano spinti col più vivo ardore
alla virtù).
Ius italicum:
Diritto italico
Concessione fatta a particolari città o paesi che li
equiparava, dal punto di vista giuridico, a Roma. A loro veniva
consentito una maggiore autonomia ed una serie di privilegi.
I nati in queste città acquisivano automaticamente
la cittadinanza romana e, come tali, erano in grado di acquistare
e vendere proprietà ed esentati dal "tributum
soli" (=tassazione fondiaria).
Ius migrandi:
Diritto a trasferirsi
Vedi: "Foedera aequa/iniqua". Diritto concesso
ai "Latini" ad acquistare la cittadinanza romana trasferendosi
a Roma.
Ius murmurandi:
Diritto di mormorare.
E' questo l'unico diritto che in uno stato totalitario
il cittadino può vantare, non potendo infatti
dichiarare pubblicamente la propria disapprovazione, esprime
l'avversione al regime con con battute acide e barzellette
satiriche sussurrate agli amici di provata fede. Esempio ne
è il soprannome di Italo Balbo quando era governatore
della Libia: Sciupone l'Africano!!!
Ius osculi:
Diritto di bacio.
Diritto concesso ai parenti più stretti di baciare
le donne di famiglia. Non si pensi però ad una manifestazione
di affetto, perchè in realtà il gesto aveva
la funzione di controllare che la donna non avesse bevuto
vino. Una legge, che lo storico Dionigi di Alicarnasso, faceva
risalire a Romolo, vietava loro, nel modo più assoluto,
il consumo del vino e chi contravveniva a questa regola, in
base allo "ius occidendi" poteva essere
messa a morte dal marito anche con forme di giustizia sommaria
anche se normalmente venivano condannate a morire di inedia.
Si racconta comunque di un certo Ignazio Mecennio che, con
il consenso di Romolo, avesse ucciso a bastonato la moglie,
rea di aver bevuto vino.
Ius postulandi:
Diritto a rappresentare (Detto giuridico).
Diritto o la facoltà di proporre domande in
giudizio per il proprio patrocinato e cioè diritto
di cui si avvale ogni persona, quando delegata da altri, nel
perorare le altrui cause.
Detto segnalato e commentato da William C.
Ius primae noctis:
Diritto della prima notte.
Con simile espressione si indica il diritto del feudatario
, in occasione del matrimonio di un proprio servo, di trascorrere
la prima notte di nozze con la sposa. Tale comportamento sembra
ormai universalmente ritenuto una fantasiosa invenzione risalente
al '400. Storicamente si sa solo di una consuetudine per la
quale i vassalli o i servi che contraevano matrimonio offrivano
al feudatario doni in natura o tributi in denaro.
Ius Quiritium:
Diritto dei Padri
vedi : "Mores maiorum".
Ius sanguinis, Ius soli:
Diritto genealogico , diritto per luogo di nascita.
Con simile espressione si indicano i due principali sistemi
di attribuzione ai nascituri della cittadinanza.
Lo jus sanguinis utilizza come criterio la semplice appartenenza
genealogica: nasce cittadino di un certo paese solo chi discende
da cittadini di quel paese.
Lo jus soli utilizza come criterio il luogo di nascita pertanto
automaticamente il nascituro diventa cittadino del paese in
cui vede la luce.
In Italia vige il sistema di jus sanguinis piuttosto restrittivo:
il figlio di stranieri, nato in Italia, deve attendere il
diciottesimo compleanno per farne richiesta e deve esercitare
il diritto entro il diciannovesimo compleanno dimostrando
di aver risieduto in Italia senza lunghe interruzioni.
Negli Stati Uniti, invece come in molte nazioni del Nuovo
Mondo, vige una forma di jus soli quasi pura: Chi nasce sul
suolo americano è per diritto americano.
Ius summum saepe summa est malitia :
Il diritto estremo è spesso un estremo torto (Terenzio,
Heauton Timorumenos, 796).
L'Heauton timorumenos (in greco "Il punitore di
se stesso") è un'opera rielaborata dall'omonima
commedia di Menandro.
Vedi anche: Homo sum, nihil humani a me alienum
puto
Iustum ac tenacem propositi virum..:
Uomo giusto e fermo nel suo proposito (Orazio Odi libro III
3 vers.1)
Così inizia quest'Ode di Orazio in cui si fa l'elogio
dell'uomo retto che nessuna avversità potrà
impensierire o impaurire.
Ius vitae ac necis:
Diritto di vita e di morte.
I romani in queste cose non scherzavano: nella vita pubblica
erano assoggettati al potere del rex ed in quella privata
al potere del paterfamilias... ma il risultato non cambiava.
Il rex in pace e in guerra aveva il diritto di vita e di morte
sui cittadini , a seconda dei casi, sudditi o soldati, mentre
il "paterfamilias" esercitava lo stesso diritto
su moglie, figlie/figli, servi, animali e quant'altro si muovesse
nella sua dimora.
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